INDULGENZE LEGATE AL SANTISSIMO NOME DI GESÙ.

 


(dall’Enchiridion Indulgentiarum del 1952)

Ai fedeli che invochino con devozione il Santissimo Nome di Gesù (“Gesù!“) è concessa:
– un’indulgenza di 300 giorni;
– un’indulgenza plenaria alle solite condizioni, ove piamente recitino per un mese intero la medesima invocazione;
– un’indulgenza plenaria in articulo mortis ove, usi a recitare spesso durante la vita la suddetta invocazione, confessati e comunicati o almeno contriti, con la bocca (ove possibile) o col cuore, devotamente invochino il Santissimo nome di Gesù e accettino con pazienza la morte dalla mano di Dio come stipendio del peccato (S. C. Indulg., 5 sept. 1759 et 10 oct. 1904; S. Paen, Ap., 9 dee. 1933).

Litanie: indulgenza di 7 anni; indulgenza plenaria alle solite condizioni se recitate per un mese intero (S. C. Indulg., 16 ian. 1886; S. Paen. Ap., 2 ian. 1933).

Ai fedeli che in Gennaio compiono qualche particolare ossequio al Santissimo Nome di Gesù, è concessa:
– un’indulgenza di 7 anni una volta ogni giorno del mese;
– un’indulgenza plenaria alle solite condizioni se l’ossequio sarà fatto un mese intero (Breve Ap., 21′ dee. 1901 ; S. Paen. Ap., 2 ian. 1933).

Ai fedeli che recitano la dossologia Gloria Patri assieme alla preghiera “Sia infinitamente benedetto il santissimo Nome di Gesù” per cinque volte, è concessa un’indulgenza di trecento giorni (Pius X, Audientia 19 nov. 1906, exhib. 26 nov. 1906).

Ai fedeli che confessati e comunicati nel giorno della festa del Santissimo Nome di Gesù, visitano una chiesa o un oratorio pubblico o (per chi ne è legittimato) semipubblico, e pregano a mente del Sommo Pontefice, è concessa un’indulgenza plenaria (Pius X. Audientia 19 nov. 1906, exhib. 26 nov. 1906; S. Paen. Ap., 17 maii 1927).

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