Mi starò confessando correttamente? Ecco le condizioni minime per la validità del sacramento della confessione

confesion

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, all'inizio del II capitolo, dedicato ai Sacramenti di Guarigione, insegna che “il Signore Gesù Cristo, medico delle nostre anime e dei nostri corpi, colui che ha rimesso i peccati al paralitico e gli ha reso la salute del corpo, ha voluto che la sua Chiesa continui, nella forza dello Spirito Santo, la sua opera di guarigione e di salvezza, anche presso le proprie membra. È lo scopo dei due sacramenti di guarigione: del sacramento della Penitenza e dell'Unzione degli infermi” (n. 1421).

Il sacramento della penitenza può avere anche altri nomi, come conversione, confessione, perdono e riconciliazione. Può essere definito Sacramento della Confessione “poiché l'accusa, la confessione dei peccati davanti al sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. In un senso profondo esso è anche una 'confessione', riconoscimento e lode della santità di Dio e della sua misericordia verso l'uomo peccatore” (n. 1424).

Le condizioni minime per la validità del sacramento della confessione sono quindi il pentimento e la presenza di un sacerdote. Il Codice di Diritto Canonico, al canone 966, dice che per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre al potere dell'ordine, abbia la facoltà di esercitare questo potere a favore dei fedeli ai quali dà l'assoluzione.

Per l'integrità del sacramento è necessario che la persona manifesti verbalmente i suoi peccati gravi, citando anche le eventuali circostanze aggravanti, che ci sia il pentimento, manifestato in genere con l'atto di dolore, che riceva dal sacerdote un'opera soddisfacente o penitenza e che infine sia pronunciata la formula di assoluzione. È quello che dice il Codice di Diritto Canonico al canone 987, il cui orientamento risale al Concilio di Trento.

Dall'altro lato, per l'integrità del sacramento serve anche una disposizione del sacerdote, che deve essere aperto ad ascoltare la confessione e imporre un'opera soddisfacente, in base al canone 981: “A seconda della qualità e del numero dei peccati e tenuto conto della condizione del penitente, il confessore imponga salutari e opportune soddisfazioni; il penitente è tenuto all'obbligo di adempierle personalmente”. È quindi adeguato che il sacerdote prescriva un “rimedio”, una cosa che aiuti il penitente a uscire dalla “malattia” del peccato, esortandolo a praticare azioni personali e concrete per uscire dal vizio, per convertirsi davvero.

È lodevole ricordare che quanti si accostano al sacramento della Penitenza ottengono dalla misericordia divina il perdono dell'offesa fatta a Dio e allo stesso tempo sono riconciliati con la Chiesa che hanno ferito peccando, e che collabora alla loro conversione con carità, esempio e preghiere (Catechismo, n. 1423).

da Aleteia

[Traduzione dal portoghese a cura di Roberta Sciamplicotti]

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